Bonus Vacanze: come funziona, come richiederlo

Bonus sino a 500 euro per tutte le famiglie con Isee al di sotto dei 40000 Euro

Una vera e propria boccata di ossigeno è in arrivo per il mercato del Turismo, che ci spinge sempre di più ad andare a trascorrere le nostre vacanze in Italia. Per far ripartire il mercato, il parlamento ha da pochi giorni approvato il Tax Credit Vacanze, un vero e proprio Bonus.

Bonus Vacanze come richiederlo

Per richiederlo è necessario avere un Isee non superiore a 40.000, è previsto un bonus, spendibile dal 1 luglio al 31 dicembre prossimi, per servizi in ambito turistico, in Italia.

Il bonus Vacanze può essere erogato in diverse modalità

  • 500 euro per ogni famiglia composta da tre (o più) persone,
  • 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone,
  • 150 euro per quelli composti da una sola persona,

Il bonus è fruibile:

  • l’80% a titolo di sconto,
  • il 20% come detrazione di imposta

La spesa dovrà essere effettuata in un’unica soluzione e dovrà essere documentata dalla fattura elettronica o da un documento commerciale in cui dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto fruitore del credito. Il bonus potrà essere speso in agenzie di viaggio, presso tour operator ma senza intermediari telematici (per esempio Booking, airbnb o simili) ed è valido dall’1 luglio al 31 dicembre 2020.

bonus vacanze
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Bonus Vacanze: cosa dice la Gazzetta Ufficiale

La legge è consultabile sul sito della Gazzetta Ufficiale del 19/05/2020 noi ne abbiamo desunto un piccolo estratto.

Art. 176 
 
                         Tax credit vacanze 
 
  1. Per il periodo d'imposta 2020  e'  riconosciuto  un  credito  in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validita', ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal  1°  luglio  al  31  dicembre  2020,  per  il pagamento di  servizi  offerti  in  ambito  nazionale  dalle  imprese turistico ricettive, nonche' dagli agriturismo e dai  bed  &breakfast in  possesso  dei  titoli  prescritti  dalla  normativa  nazionale  e
regionale per l'esercizio dell'attivita' turistico ricettiva. 

  2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, e' attribuito nella misura massima di 500  euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito e' di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di  150  euro  per  quelli composti da una sola persona. 

  3. Il credito di cui al  comma  1  e'  riconosciuto  alle  seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:    
a) le spese debbono  essere  sostenute  in  un'unica  soluzione  in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva,
da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast; 
  b) il totale del corrispettivo deve essere documentato  da  fattura elettronica o documento commerciale  ai  sensi  dell'articolo  2  del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale e'  indicato  il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito; 
  c)  il  pagamento  del  servizio  deve  essere  corrisposto   senza l'ausilio,  l'intervento  o   l'intermediazione   di   soggetti   che gestiscono piattaforme o portali telematici  diversi  da  agenzie  di viaggio e tour operator. 

  4. Il credito di cui al comma 1 e'  fruibile  esclusivamente  nella misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione  di  imposta  in  sede  di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto. 

  5. Lo sconto di cui al comma  4  e'  rimborsato  al  fornitore  dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  9 luglio 1997, n. 241, con facolta' di  successive  cessioni  a  terzi, anche diversi dai propri fornitori  di  beni  e  servizi,  nonche'  a istituti di credito o intermediari finanziari. Il  credito  d'imposta
non ulteriormente ceduto e' usufruito dal cessionario con  le  stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si  applicano  limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di  cui  all'articolo 1, comma 53, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244. Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti  che danno diritto al credito d'imposta, il  fornitore  dei  servizi  e  i cessionari rispondono  solo  per  l'eventuale  utilizzo  del  credito
d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del  comma 4  e  l'Agenzia  delle  entrate  provvede  al  recupero  dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni. 

  6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da adottare sentito l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e previo parere dell'autorità  garante  per  la  protezione  dei  dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A. 

  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in  1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 

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