Bonus sino a 500 euro per tutte le famiglie con Isee al di sotto dei 40000 Euro
Una vera e propria boccata di ossigeno è in arrivo per il mercato del Turismo, che ci spinge sempre di più ad andare a trascorrere le nostre vacanze in Italia. Per far ripartire il mercato, il parlamento ha da pochi giorni approvato il Tax Credit Vacanze, un vero e proprio Bonus.
Bonus Vacanze come richiederlo
Per richiederlo è necessario avere un Isee non superiore a 40.000, è previsto un bonus, spendibile dal 1 luglio al 31 dicembre prossimi, per servizi in ambito turistico, in Italia.
Il bonus Vacanze può essere erogato in diverse modalità
- 500 euro per ogni famiglia composta da tre (o più) persone,
- 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone,
- 150 euro per quelli composti da una sola persona,
Il bonus è fruibile:
- l’80% a titolo di sconto,
- il 20% come detrazione di imposta
La spesa dovrà essere effettuata in un’unica soluzione e dovrà essere documentata dalla fattura elettronica o da un documento commerciale in cui dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto fruitore del credito. Il bonus potrà essere speso in agenzie di viaggio, presso tour operator ma senza intermediari telematici (per esempio Booking, airbnb o simili) ed è valido dall’1 luglio al 31 dicembre 2020.
Bonus Vacanze: cosa dice la Gazzetta Ufficiale
La legge è consultabile sul sito della Gazzetta Ufficiale del 19/05/2020 noi ne abbiamo desunto un piccolo estratto.
Art. 176 Tax credit vacanze 1. Per il periodo d'imposta 2020 e' riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validita', ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonche' dagli agriturismo e dai bed &breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attivita' turistico ricettiva. 2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, e' attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito e' di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona. 3. Il credito di cui al comma 1 e' riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza: a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast; b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale e' indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito; c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator. 4. Il credito di cui al comma 1 e' fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto. 5. Lo sconto di cui al comma 4 e' rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facolta' di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonche' a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto e' usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni. 6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A. 7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.